La serietà e l'affidabilità
nelle verifiche previste dalla legge

Verifiche impianti di messa a terra, di protezione dalle scariche atmosferiche e apparecchi medicali

Assistenza tecnica

in caso di contestazioni da parte degli organi di controllo

Verifiche impianti

Aggiornamenti

sulle variazioni della legislazione vigente

Comunicazioni

periodiche relative alle scadenze per la verifica

Polizza

assicurativa per responsabilità civili e professionale

Territorio

possiamo operare su tutto il territorio nazionale

3P S.a.s.

Un'esperienza pluriennale in materia di verifica

La 3P sas è un Organismo di Ispezione di tipo A secondo le norme UNI-CEI EN 45004 sostituita dalla attuale UNI-CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
L’oggetto sociale prevede, quale unica attività, l’effettuazione dei controlli sugli impianti previsti dalla legislazione vigente DPR 462/01.  

FAQ

le nostre risposte alle vostre domande

verifica impianti

SOVRAPPOSIZIONE DI VERIFICHE

Il DPR 462/01 prevede due obblighi per il datore di lavoro: quello di effettuare le verifiche ispettive (periodiche) di cui stiamo parlando, con la cadenza stabilita, e quello di effettuare regolari manutenzioni dell’impianto che si possono tradurre anche con l’effettuazione di verifiche manutentive previste dalla vigente normativa CEI per quell’ambiente. Ricordiamo che la manutenzione degli impianti ai fini della sicurezza è un obbligo previsto oltre che dal DPR 462/01 (art. 4), anche dal D.Lgs. n.81/08 (art.86).
Le verifiche ispettive sono effettuate dall’ASL/ARPA od Organismo abilitato, le verifiche manutentive da ditte installatrici o da liberi professionisti. In questo modo non dovrebbero esserci sovrapposizioni di competenze, anche se è abbastanza utopistico aspettarsi che un datore di lavoro faccia eseguire le une e le altre verifiche.

VERIFICA BIENNALE O QUINQUENNALE

Le verifiche sono per tutti i datori di lavoro con periodicità quinquennale, fatta eccezione per gli impianti installati nei seguenti ambienti: cantieri, locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, dove la periodicità è biennale.

DIFFERENZE TRA ASL/ARPA E ORGANISMO ABILITATO

Chiamata dal datore di lavoro ad effettuare la verifica, l’ASL/ARPA ha facoltà di estendere la verifica all’intero ambito della sicurezza all’interno dell’azienda, mentre l’Organismo abilitato si deve limitare ad effettuare le sole verifiche previste.

ASL/ARPA IN AZIENDA

Al contrario di quanto succedeva prima, l’ASL/ARPA non può presentarsi in azienda per effettuare un controllo, diciamo così, a sorpresa. Può solamente presentarsi per chiedere il verbale di verifica ed accertarsi che le scadenze siano state rispettate. L’ASL/ARPA deve essere chiamata dal datore di lavoro, che peraltro ha l’obbligo di chiamarla (o almeno l’Organismo abilitato).

INSTALLATORE

Già si sa che il verificatore di un Organismo abilitato, assume durante la verifica stessa la veste di pubblico ufficiale. Anche l’installatore, che rilasciando la dichiarazione di conformità omologa l’impianto di terra e/o l’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si sostituisce agli Enti (ASL, ISPESL), diventa in quell’atto un pubblico ufficiale ed è quindi tenuto a segnalare ad ispettori con la qualifica di “ufficiali di polizia giudiziaria” (ispettori degli enti suddetti) eventuali inadempienze. In caso contrario potrebbe essere accusato di omessa denuncia di reato.

VERIFICATORE

Che caratteristiche devono avere i verificatori degli Organismi abilitati? Un chiarimento del Ministero delle Attività Produttive ha stabilito più che altro chi non lo può fare. Viene escluso infatti chiunque svolga attività di consulenza, progettazione, installazione, manutenzione di impianti (anche se non è quello da verificare) e qualsiasi tecnico che collabori con studi di progettazione o imprese di installazione. Questo per garantire l’indipendenza degli Organismi abilitati. L’elenco dei verificatori viene inviato ed esaminato dal ministero delle attività produttive. Poi in sostanza viene lasciata la responsabilità alla serietà del singolo Organismo.

verifica impianti DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

Per i camini industriali, le strutture metalliche e tutte quelle attività elencate nel DPR 689/59, per le quali in base alla valutazione del rischio dei fulmini risulta necessaria la protezione dalle scariche atmosferiche.

Solo se in relazione alla valutazione del rischio (vedi CEI 81-10-1 e 81-10-4), risulta necessario.

In genere no, a meno che detta scuola non sia identificabile in una delle attività elencate nella tab. B del DPR 689-59 (es. edificio a più di un piano con la presenza di oltre 500 persone).

Per la verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, si ritengono necessarie le documentazioni previste dalla norma CEI 81-10-1 e CEI 81-10-4. In particolare esse consistono in:

  •  Valutazione del rischio dovuto al fulmine.
  • Progetto esecutivo dell’LPS esterno e interno

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